Qui di seguito si riporta il primo bando di concorso (2004) che ha costituito la falsariga per la predisposizione dei successivi.

BANDO DI CONCORSO PER TRE BORSE DI STUDIO DI DURATA ANNUALE PER L'AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE DELLE SCIENZE MEDICHE SU FONDI DELLA FONDAZIONE ANDREA E LIBI LORINI

IL RETTORE DELL ' UNIVERSITA ' DEGLI STUDI DI MILANO

VISTA la legge 168/1989;

VISTO l'articolo 15 della legge n. 390/91;

VISTO l'art. 32 dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano;

VISTO l'art. 51 del Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Milano,

PRESO ATTO che con delibera del Senato Accademico del 16/03/04 sono state istituite tre borse di studio annuali del valore di Euro 24.700,00 lordi ciascuna per l'area scientifico-disciplinare delle Scienze Mediche, con fondi messi a disposizione dalla Fondazione Andrea e Libi Lorini per studi e ricerche nel campo dell'oncologia e delle infezioni da H.I.V;

DECRETA

Art. 1. E' indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre borse di studio di durata annuale ciascuna, per l'area scientifico disciplinare delle Scienze Mediche con fondi messi a disposizione dalla Fondazione Andrea e Libi Lorini per studi e ricerche nel campo dell'oncologia e delle infezioni da H.I.V. I borsisti opereranno negli Stati Uniti d'America presso Università o Istituti di ricerca sulla base di programmi di specializzazione nel campo dell'oncologia e delle infezioni da H.I.V, da presentare in allegato alla domanda al concorso.

Art. 2. I requisiti per la partecipazione al concorso sono:

  • assolvimento degli obblighi di leva militare o relativo esonero o in attesa di esonero;
  • assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso;
  • laurea in Medicina e Chirurgia e Biotecnologie Mediche conseguita presso una delle Università milanesi con tesi sperimentale, e con votazione non inferiore a 100/110;
  • conoscenza della lingua inglese
  • età inferiore a 35 anni, alla data di scadenza per la presentazione delle domande;
  • cittadinanza italiana;

Art. 3. - Le domande di partecipazione in carta semplice corredate di curriculum, complete di nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e numero telefonico, dell'indicazione del bando, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo dell'Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7, Milano, o fatte pervenire a mezzo raccomandata A/R ( in tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante ) entro il 25/05/04 al

MAGNIFICO RETTORE

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

VIA FESTA DEL PERDONO, 7

20122 - MILANO

Alla domanda dovranno essere allegati:

  • autocertificazione relativa al conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia o biotecnologie con l'elenco dei voti riportati negli esami di profitto e nell'esame di laurea;
  • copia della tesi di laurea sperimentale sostenuta;
  • curriculum delle attività scientifiche e curriculum stodiorum, con l'indicazione delle lingue straniere parlate e scritte che il candidato conosce;
  • pubblicazioni ed eventuali altri titoli e/o attestati di attività;
  • elenco dei titoli e pubblicazioni allegati alla domanda di partecipazione al concorso;
  • programma dettagliato con l'indicazione dell'università negli stati uniti d'america e/o dell'istituto di ricerca negli sati uniti d'america nel quale il candidato borsista intende operare e la dichiarazione di ammissione dell'università e/o istituto di ricerca

La documentazione sopra elencata potrà essere presentata come segue:

I titoli accademici e i titoli professionali possono essere autocertificati, (allegato 1). Gli altri titoli di cui si chiede la valutazione, comprese le pubblicazioni possono essere presentati anche in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 (allegato 2).

Art. 4. - Il conferimento delle borse non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. L'importo delle borse di studio è assoggettato al regime fiscale previsto dall'art. 50 del Nuovo Testo Unico delle Imposte sui redditi.

Le borse non sono cumulabili con alcuna altra borsa di studio o forma di sussidio, tranne quelle previste per le integrazioni dei soggiorni all'estero.

I vincitori della borsa non possono ricoprire, a pena di decadenza, alcun impiego pubblico o privato e svolgere alcuna attività professionale in modo continuativo.

Art. 5. - L'importo lordo di ciascuna borsa, di durata annuale, è di Euro 24.700,00.

Per quanto riguarda i rischi e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca, l'Università provvede alla stipula di una polizza assicurativa R.C. e infortuni per l'intera durata della borsa, con oneri a carico del progetto.

L'attività deve essere svolta continuativamente; sono fatte salve eventuali interruzioni fino ad un massimo di trenta giorni per anno. Ogni altro tipo di interruzione della attività di studio e di ricerca, potrà comportare la decadenza dal godimento della borsa.

Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione al Rettore. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di effettivo godimento della borsa fino alla data di decadenza.

Art. 6.- La borsa viene erogata in rate bimestrali a cui seguirà dichiarazione rilasciata dalle Autorità scientifiche locali negli Stati Uniti d'America. L'assegnatario dovrà inoltre impegnarsi ad inviare semestralmente al Rettore dell'Università un'analitica relazione sull'attività svolta, certificata dalle Autorità di cui sopra. L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed interrottamente per l'intera durata della borsa o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, come ad esempio il mancato invio della relazione di cui sopra, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa stessa.

Art. 7.- La borsa potrà essere rinnovata per ulteriori dodici mesi su proposta del borsista, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Andrea e Libi Lorini.

Art. 8. - Le domande dei candidati verranno esaminate da una Commissione giudicatrice composta:

dai membri in carica del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Andrea e Libi Lorini;

dal Rettore pro-tempore dell'Università degli Studi di Milano

dal Preside pro-tempore della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano;

Il colloquio verterà sugli argomenti oggetto del concorso e del programma presentato dal candidato sia sul piano generale sia sul piano metodologico-analitico.

Entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, la commissione concluderà i propri lavori formulando una graduatoria di merito.

Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. Il punteggio complessivo di 60 punti, a disposizione della Commissione viene ripartito nel modo seguente:

colloquio: punti 30

tesi di laurea: punti 24

altri titoli: punti 6

La valutazione della tesi e degli altri titoli dovrà comunque precedere il colloquio. Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la Commissione è tenuta a formulare e pubblicizzare la graduatoria generale di merito. Non si dà luogo a dichiarazione di idoneità.

I verbali, sottoscritti da tutti i componenti la Commissione, sono pubblici.

La data e il luogo del colloquio sarà comunicata ai partecipanti mezzo raccomandata A/R.

Ai candidati dichiarati vincitori viene data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione i vincitori devono far pervenire al Rettore:

  • dichiarazione di accettazione senza riserve della borsa di studio alle condizioni indicate nel bando con l'impegno ad iniziare la fruizione della borsa a partire dal primo giorno del mese successivo alla dichiarazione di accettazione;
  • codice fiscale;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione generale del casellario giudiziale;
  • dichiarazione di assolvimento degli obblighi militari o di relativo esonero;
  • dichiarazione di non ricoprire alcun impiego pubblico o privato
  • dichiarazione di non usufruire durante tutto il periodo di godimento della borsa di altre borse di ricerca e di altre borse di studio o forma di sussidio, tranne quelle previste per le integrazioni dei soggiorni all'estero;
  • dichiarazione di non ricoprire o svolgere alcuna attività professionale in modo continuativo;
  • dichiarazione di disponibilità a predisporre, entro i successivi trenta giorni, una relazione illustrativa del progetto di ricerca.

Qualora il vincitore della borsa non faccia pervenire entro i termini previsti dall'Amministrazione la documentazione necessaria, subentrano il candidato o i candidati immediatamente successivi nella graduatoria. Lo stesso accade in caso di recesso entro 60 giorni dalla data del decreto di conferimento della borsa.

Si considereranno presentate in tempo utile le dichiarazioni e le certificazioni presentate direttamente o spedite a mezzo raccomandata A/R (per cui fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante) entro il termine predetto.

Art. 9 - In applicazione delle norme sull'autocertificazione l'Università si riserva la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte.

Art. 10. - In applicazione della Legge 196/03 si informa che l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: "tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con l'Università".

Art. 11 – Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su proposta del Comitato scientifico, potrà sostenere i costi della pubblicazione dei risultati delle ricerche e segnalare i borsisti a Istituti di ricerca in Italia:

Art. 12 – L'Università degli Studi di Milano si impegna a trasmettere il presente bando a tutte le Università milanesi.

IL RETTORE

Enrico Decleva